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Maurizio Mulliri

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Microdigger XC2 D e la Sicurezza
Nell’ esecuzione degli scavi in trincea, per fognature, sottoservizi o affini, il metodo tradizionale prevede un operatore alla guida dell’escavatore, che esegue lo sbancamento, ed un uomo a terra che lo guida nell’esecuzione con un’asta graduata o con un qualsiasi strumento di misura manuale, per ottenere una profondità costante oppure una pendenza definita dal progetto.
L’uomo a terra assume quindi due posizioni di lavoro che mettono a rischio la propria sicurezza:
Di lato alla trincea nel raggio di azione del braccio dell’escavatore.
All’interno della trincea davanti al raggio di azione del braccio dell’escavatore e a rischio seppellimento.

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Marchi e prodotti trattati: 

Questa metodologia di lavoro va regolarmente contro la normativa che tutela la sicurezza durante questa tipologia di lavori (Decreto del Presidente della Repubblica n° 164 del 07/01/1956), questo significa che tutti i cantieri o quasi sono fuori legge. La condizione più a rischio è quella nel caso in cui l’operatore è all’interno della trincea, anche perché spesso viene stupidamente stoccato il materiale dello sterro vicino al bordo dello scavo rendendolo instabil e cedevole, senza contare il peso della macchina operatrice. La norma prevede inoltre che per scavi di profondità superiore a 1,5 m debbano essere previste opere di sostegno per evitare il rischio di seppellimento, valore che scende anche sotto il metro in funzione della tipologia del terreno, che non vengono praticamente mai fatte per i costi elevati.

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Quindi l’utilizzo del sistema di controllo di profondità Leica XC2 D, oltre che a garantire una precisione di scavo al centimetro in tutte le condizioni di lavoro, permette di eseguire lo scavo senza uomo a terra. Questo comporta l’importante conseguenza di poter impiegare l’operatore, svincolato sia dal rischio che dal lavoro di controllo manuale della profondità dello scavo, in altre maestranze incrementando la produttività e le tempistiche del cantiere.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 164 del 07/01/1956 Capo III - Scavi e fondazioni
Articolo12. - SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dell'escavo.
Articolo 13. - POZZI, SCAVI E CUNICOLI Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Articolo 14. - DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITA' DEGLI SCAVI E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Capo X - Norme penali
Articolo 77. - CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti: con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da € 1500,00 a € 4000,00 per l’inosservanza degli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo, comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma; con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 500,00 a € 2500,00 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20 primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75; con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 500,00 a € 1000,00 per la inosservanza di tutte le altre norme. Articolo 78 - CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI I preposti sono puniti: con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 250,00 a € 1000,00 per la inosservanza delle norme dcui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. a) dell'articolo seguente; con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da € 150,00 a € 500,00 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 terzo e quinto comma, 17, 39 secondo equinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. b) dell'articolo seguente.

Fotografie: 
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